Cassazione: alle Sezioni Unite la questione dell’applicabilità del criterio di prevenzione

imageQuid iuris nel caso in cui il regolamento edilizio comunale nulla dica sulla distanza dal confine ma imponga distanze tra costruzioni maggiori di quelle codicistiche?

La Sezione seconda della Suprema Corte di cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sul tema relativo all’edificabilità di costruzioni edilizie nell’ipotesi in cui il regolamento edilizio comunale, pur stabilendo una distanza minima assoluta, tra costruzioni, maggiore di quella prevista dal Codice civile, non contenga un riferimento esplicito al confine, in modo tale da escludere l’operatività del criterio cosiddetto della “prevenzione”. E’ pacifico, infatti, che detto criterio non operi allorquando la disciplina regolamentare imponga il rispetto di una distanza inderogabile delle costruzioni dai confini. Tuttavia, quid iuris nel caso in cui le disposizioni locali prevedano solamente una distanza tra costruzioni maggiori di quella codicistica?

Un primo orientamento afferma che nel caso in cui il regolamento edilizio determini esclusivamente la distanza fra costruzioni, in assenza cioè di qualsivoglia indicazione circa il distacco dalle stesse dal confine, il principio della prevenzione sia necessariamente da applicare, non ostandovi alcun divieto di costruire in aderenza o sul confine (cfr. Cass. n. 25401 del 2007). Una seconda impostazione, invece, ritiene che allorquando i regolamenti edilizi comunali stabiliscano una distanza assoluta tra costruzioni maggiore di quella imposta dal Codice civile, tale prescrizione deve intendersi comprensiva di un implicito riferimento anche al confine, dal quale chi costruisce per primo deve osservare una distanza non inferiore alla metà di quella obbligatoria, con conseguente esclusione della possibilità di edificare sul confine e, dunque, del criterio della prevenzione (Cass. n. 4199 del 2007).

In ordine alla specifica incidenza sul criterio della prevenzione delle norme locali che stabiliscano una distanza non espressamente collegata al confine , una risalente pronuncia delle Sezioni Unite ha affermato che quando una disposizione regolamentare determina una distanza fra costruzioni non dal confine ma comunque in via assoluta è esclusa la possibilità di edificare sul confine stesso e, dunque, l’applicabilità della prevenzione (Cass., SS.UU., n. 3873 del 1974).

Visto tuttavia il riferito contrasto giurisprudenziale, la Sezione seconda della Corte, che si è dovuta occupare di un caso concreto relativo a costruzioni edificate nel territorio del Comune di Ottaviano, con sentenza del 12 marzo 2015 n. 4965 ha ritenuto di rimettere la causa al Primo Presidente affinché ne valuti l’assegnazione alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 374 comma 2 Cod. proc. civ.

articolo da ilquotidianodellapa.it

autore:Rodolfo Murra

(18 marzo 2015)

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