Appello incidentale o riproposizione ex art. 346 c.p.c.? Importante sentenza delle Sezioni Unite Civili

 

 

 

Le Sezioni Unite Civili della Suprema Corte pronunciando ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c., hanno stabilito che, qualora un’eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un’enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c., né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi,

altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l’eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest’ultimo l’esercizio ex art. 345, comma 2, c.p.c..

Tale sentenza è la n. 11799 del 12 maggio 2017 (clicca qui per leggere la motivazione sul sito della Corte).

Il punto è affrontato da pag. 14 in poi.