Le novità del 2013 in pillole

La legge n. 98 del 9 agosto 2013 reintroduce, a partire dal 21 settembre 2013, il tentativo obbligatorio di mediazione per le controversie previste dal d.lgs. 28/2010 all’art.5 (condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari).

Le novità:

-COMPETENZA TERRITORIALE
La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo che abbia sede legale nella circoscrizione del tribunale territorialmente competente per la controversia.

-OBBLIGATORIETÀ DELLA ASSISTENZA LEGALE IN MEDIAZIONE
Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato.

-IMMEDIATA ESECUTIVITÀ DEL VERBALE DI MEDIAZIONE IN PRESENZA DEGLI AVVOCATI
Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico.

-POSSIBILITÀ DI TRASCRIZIONE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DELL’USUCAPIONE (modifica dell’art. 2643 c.c. Atti soggetti a trascrizione)
All’articolo 2643 del codice civile, dopo il numero 12) è inserito il seguente: 12 -bis – Gli accordi di mediazione che accertano l’usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

-AVVOCATI MEDIATORI DI DIRITTO
Gli avvocati iscritti all’albo sono di diritto mediatori. Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 55-bis del codice deontologico forense.

-PRIMO INCONTRO VALUTATIVO COL MEDIATORE
Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento. Nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessuna indennità è dovuta se non le spese di avvio dovute in misura fissa (40 € più IVA e spese documentate).

-SINISTRI STRADALI ESCLUSI DALLA OBBLIGATORIETÀ DELLA MEDIAZIONE CIVILE