Atti di un fascicolo di parte: chi ne può avere copia?

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Sezione Prima ha di recente riaffermato il principio per cui mentre i provvedimenti del Giudice sono acquisibili da chiunque, la stessa regola non vale per gli atti dei fascicoli di parte che possono essere ottenuti solo da chi sia parte del processo.

E’ l’ordinanza n. 5701/2019 del 4.12.2019.

Ecco il link per leggere l’ordinanza

Ecco il passo rilevante della motivazione:

“Quanto alla disciplina applicabile all’ “accesso” agli atti del (di un) fascicolo d’ufficio, ritiene il Collegio che debba distinguersi tra atti e provvedimenti del giudice e atti dei fascicoli parte:

– il rilascio di copia degli atti del processo a “chiunque vi abbia interesse”, anche senza essere parte del giudizio, è previsto solo per i provvedimenti del giudice (art. 7 disp. att. cod. proc. amm.; art. 744 cod. proc. civ.);

– la visione ed il rilascio di copia degli atti dei fascicoli di parte risulta invece disciplinato dall’art. 76 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, applicabile al processo amministrativo in virtù del rinvio di cui all’art. 39, co. 1, cod. proc. amm., nel senso della limitazione di tali facoltà solo alle parti e/o ai loro difensori muniti di procura.

In particolare ritiene il Collegio che – se pure la modifica testuale apportata nel 1994 abbia esteso il novero dei soggetti che sono abilitati all’accesso al fascicolo processuale anche alle parti non costituite – debba pur sempre trattarsi di soggetti cui sia possibile attribuire la qualità di “parti” o perché siano state destinatarie della notificazione di una qualche “chiamata in giudizio” o perché rivestano comunque la veste di “litisconsorti necessari” o, nel processo amministrativo impugnatorio, di “controinteressati pretermessi”.

E ciò in quanto il Collegio ritiene di condividere l’orientamento restrittivo emerso dai primi pronunziamenti del giudice amministrativo, nel senso di escludere l’applicabilità in materia della disciplina – o anche solo dei principi – relativi all’accesso alla documentazione amministrativa (per tutti, cfr. la recente ordinanza n. 7202/2019 della VI sezione del Consiglio di Stato)………….”