Controcredito sub iudice e compensazione.

Le Sezioni Unite, pronunciando ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c., hanno affermato che:

1)  la compensazione giudiziale presuppone l’accertamento del controcredito da parte del giudice innanzi al quale essa è invocata, e non può fondarsi su un credito tuttora “sub judice” in un separato procedimento, restando esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale o di invocare la sospensione contemplata in via generale dagli artt. 295 o 337, comma 2, c.p.c., attesa la prevalenza della disciplina speciale di cui all’art. 1243, comma 2, c.c.

2)  se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro già pendente, l’esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale, né giudiziale.

Trattasi della sentenza del 13.11.2016 n. 23225 . Clicca qui sotto per accedere al sito della Corte per leggere la motivazione 

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