Onorario avvocato: come si fà l’opposizione all’ingiunzione

Un avvocato chiede e ottiene ingiunzione di pagamento verso il proprio cliente.

Quest’ultimo propone opposizione con atto di citazione.

L’avvocato opposto si costituisce e eccepisce che l’avversa opposizione, proposta con citazione anziché con ricorso, era stata esperita tardivamente, siccome depositata in cancelleria allorché il termine di quaranta giorni dalla notifica dell’ingiunzione era già decorso. Chiedeva dichiararsi l’inammissibilità o rigettarsi l’avversa opposizione.

Con ordinanza in data 11.3.2016 il tribunale di Siena dichiarava inammissibile l’opposizione e condannava l’opponente alle spese di lite. Premetteva il tribunale che l’opposizione all’ingiunzione di pagamento per compensi professionali è da proporre, ai sensi degli artt. 14 dec. Igs. n. 150/2011 e 702 bis cod. proc. civ., con ricorso non già con citazione; che nondimeno, qualora proposta con citazione, è da reputare tempestiva se depositata in cancelleria entro il termine di cui all’art. 641 cod. proc. civ.. Indi esplicitava che l’ingiunzione di pagamento era stata notificata il 23.5.2014 e viceversa l’opposizione era stata iscritta a ruolo il 9.7.2014, allorquando il termine di quaranta giorni era già decorso.

Il cliente propone dunque ricorso per cassazione.

La Suprema Corte con sentenza n. 24079 pubblicata il 26.09.2019 così decide.

“Va ribadito in premessa l’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte a tenor del quale, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 14 del dec. Igs. n. 150 del 2011, la controversia di cui all’art. 28 della legge n. 794 del 1942, come sostituito dal dec. Igs. cit., può essere introdotta: a) con un ricorso ai sensi dell’art. 702 bis cod. proc. civ., che dà luogo ad un procedimento sommario “speciale” disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 del menzionato dec. Lgs.; oppure: b) ai sensi degli artt. 633 segg. cod. proc. civ., fermo restando che la successiva eventuale opposizione deve essere proposta ai sensi dell’art. 702 bis segg. cod. proc. civ., integrato dalla sopraindicata disciplina speciale e con applicazione degli artt. 648, 649, 653 e 654 cod. proc. civ.; è, invece, esclusa la possibilità di introdurre l’azione sia con il rito ordinario di cognizione sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico disciplinato esclusivamente dagli artt. 702 bis e segg. cod. proc. civ. (cfr. Cass. sez. un. 23.2.2018, n. 4485). E tuttavia in questo quadro va rimarcato quanto segue. Per un verso, siccome riconosce lo stesso controricorrente, l’…… ebbe a richiedere la notifica dell’atto di citazione in opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento “il 38° giorno” (così controricorso, pag. 6), antecedentemente dunque alla scadenza del termine di quaranta giorni di cui all’art. 641 cod. proc. civ.. Per altro verso, l’art. 4 del dec. Igs. n. 150/2011, con riferimento alle controversie di cui al medesimo decreto legislativo e quindi pur con riferimento alle “controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato” di cui allo stesso dec. Igs., dispone, al 1° co., che, “quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza”. Ed, al 5° co., che “gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento”. Ebbene in questi termini va appieno condivisa e recepita la prospettazione del ricorrente. Ossia che, quantunque l’avvocato ……. abbia opposto l’ingiunzione nella forma dell’atto di citazione anziché nella forma del ricorso ai sensi dell’art.702 bis cod. proc. civ. (integrato dalla disciplina speciale), siffatta circostanza e l’ulteriore circostanza per cui l’avvocato …….. ha provveduto a dar corso alla notifica dell’atto di citazione entro il termine perentorio di cui all’art. 641 cod. proc. civ., comportano e fanno sì comunque, recte avrebbero dovuto comportare e far sì comunque che il giudice adito attendesse con ordinanza al mutamento del rito, in un quadro segnato dall’utile e proficua produzione degli effetti sostanziali e processuali correlati al rito prescelto sì erroneamente nondimeno tempestivamente attivato. Si è all’evidenza al cospetto di un’opzione positiva che, lungi dal sollecitare lo sterile ossequio al dettato della legge, risponde ad una ben precisa esigenza: calibrare la salvaguardia degli effetti alla stregua non già della mera conformità al rito astrattamente prefigurato, sibbene alla stregua dell’utile attivazione del rito ancorché erroneamente prescelto, in una proiezione teleologica non del tutto dissimile da quella consacrata al 3° co. dell’art. 156 cod. proc. civ.. In accoglimento del ricorso l’ordinanza assunta in data 11.3.2016 dal tribunale di Siena nel procedimento iscritto al n. 2413/2014 r.g. va cassata con rinvio allo stesso tribunale in diversa composizione. In dipendenza del buon esito del ricorso, formulato ed accolto nel segno della previsione del n. 3 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ., si attende, giusta il disposto dell’art. 384, 10 co., cod. proc. civ., all’enunciazione del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio – nel modo che segue: l’opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. avverso l’ingiunzione chiesta ed ottenuta dall’avvocato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 28 della legge n. 794/1942, 633 cod. proc. civ. e 14 del dec. Igs. n. 150/2011, nei confronti del proprio cliente, ai fini del pagamento degli onorari e delle spese dovute, con atto di citazione, anziché con ricorso ai sensi dell’art. 702 bis cod. proc. civ. e della integrativa disciplina speciale di cui all’art. 14 del dec. Igs. cit., è da reputare utilmente esperita qualora l’atto di citazione in opposizione sia stato comunque notificato entro il termine di quaranta giorni – di cui all’art. 641 cod. proc. civ. – dal dì della notificazione dell’ingiunzione di pagamento; in simile evenienza, ai sensi dell’art. 4, 5 co., del dec. Lgs. n. 150/2011, gli effetti sostanziali e processuali correlati alla proposizione dell’opposizione si producono alla stregua del rito tempestivamente attivato ancorché erroneamente prescelto; in simile evenienza, ai sensi dell’art. 4, 1° co., del dec. Lgs. n. 150/2011, il giudice adito con l’opposizione dispone con ordinanza il mutamento del rito. In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Il ricorso è da accogliere…..”