Preliminare, riserva di nomina e trascrizione.

La Suprema Corte ha sancito che, affinchè, in un contratto per persona da nominare, l’”electus” possa godere degli effetti prenotativi del preliminare – anche quanto alle ipoteche iscritte contro il promittente alienante tra la trascrizione del preliminare suddetto e del contratto definitivo – è necessario, ma sufficiente, che la dichiarazione di nomina sia trascritta entro il termine stabilito nel preliminare, e comunque, entro quello ex art. 2645-bis, comma 3, c.c., non occorrendo, altresì, che la riserva di nomina risulti dalla nota di trascrizione del preliminare.
Trattasi della sentenza n. 1797 del 24 gennaio 2017 della Seconda Sezione Civile.